Art. 15.
(Equipollenza dei titoli).

      1. All'esame di Stato di cui all'articolo 11 possono partecipare altresì i possessori di titoli accademici in fisica conseguiti presso istituzioni universitarie estere che sono riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non hanno richiesto l'equipollenza con la laurea in fisica conseguita nelle università italiane.